Fattura elettronica e nuove regole per l’acquisto di carburante

L’Agenzia Entrate, in data 30 aprile 2018, con la Circolare n. 8/E e con il provvedimento n. 89757, ha fornito chiarimenti in tema di fatturazione elettronica tra privati, di cessioni di carburanti, di subappalti e ha stabilito le modalità di applicazione della e-fattura.

 

L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati è previsto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con effetto anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative alle cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore, nonché relative alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture, stipulato con un’amministrazione pubblica.

 

Cessione di carburante per autotrazione

In tema di cessione di carburante per autotrazione, nell’ambito dei rapporti tra soggetti passivi e ai fini della detraibilità dell’imposta e della deducibilità del costo, l’emissione della fattura dovrà avvenire in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SDI), nel rispetto dei formati e delle relative regole tecniche disposte dall’Agenzia Entrate.

 

In merito ai mezzi di pagamento ammessi l’Agenzia Entrate rinvia a quanto già stabilito dal suo Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, il quale chiarisce che sono ammessi tutti i mezzi di pagamento, diversi dal denaro, e quindi carte di credito, bancomat, carte prepagate, bonifico, assegni, addebiti diretti in conto corrente, ma è altresì ammesso l’utilizzo delle carte nei contratti di “netting” e di buoni carburante o carte prepagate quando la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica regolata con i mezzi di pagamento descritti.

 

Sempre con riferimento alla cessione di carburanti, non risulterà obbligatoria l’indicazione del modello e della targa del veicolo (diversamente dalla “scheda carburante”); rimarrà comunque facoltativo l’inserimento di tali dati ai fini della tracciabilità della spesa e per la riconducibilità ad un determinato veicolo. Per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o di impresa l’indicazione della targa sarà quindi comunque un dato fondamentale per poter stabilire e dimostrare la percentuale di deducibilità del relativo costo.

 

Qualora si effettuino più operazioni, contestualmente o in momenti diversi, che trovano esposizione in un’unica fattura (ad esempio cessione di carburante e intervento di riparazione), la fattura dovrà essere emessa cumulativa di tali operazioni ed in formato elettronico.

Rimane ferma la possibilità di emissione di un unico documento entro il quindicesimo giorno del mese successivo al fine di riepilogare tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra gli stessi soggetti.

 

Subappalti nella Pubblica Amministrazione

Gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un’amministrazione pubblica sono anch’essi anticipati al 1° luglio 2018.

L’obbligo troverà applicazione per i soli rapporti diretti tra il soggetto titolare del contratto e l’amministrazione pubblica, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, escludendo gli ulteriori passaggi successivi.

 

Si prenda ad esempio l’impresa A che stipula un contratto di appalto con la pubblica amministrazione X ed un (sub)appalto/contratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere. Le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fattura elettronica (come oggi già avviene in ragione del Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55) al pari di quelle da B o C ad A (in ragione delle nuove disposizioni e fatte salve le esclusioni prima richiamate).

Al contrario, laddove B e/o C si avvalessero di beni/servizi resi da un ulteriore soggetto (in ipotesi D) per adempiere gli obblighi derivanti dal (sub)appalto/contratto, D resterebbe libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico (almeno sino al 1° gennaio 2019).

 

Regole tecniche

Dal punto di vista delle regole tecniche, il Provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia Entrate ha ribadito che le fatture elettroniche, emesse in formato XML, viaggeranno sul Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia Entrate.

 

Il SDI recapiterà la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

  • Sistema di posta elettronica certificata (PEC);
  • Sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basati su protocollo FTP.

Le ultime due modalità necessitano del preventivo processo di “accreditamento”.

 

L’Agenzia Entrate metterà a disposizione un servizio di registrazione dell’“indirizzo telematico” dei soggetti, consistente nella PEC o nel codice destinatario.

In caso di registrazione all’elenco, le fatture elettroniche saranno sempre recapitate all’indirizzo telematico registrato.

Nel caso in cui non fosse possibile recapitare tali fatture all’indirizzo telematico, queste saranno disponibili nel sito web dell’Agenzia, nell’area riservata del cessionario/committente, che riceverà anche apposita comunicazione da parte del cedente/prestatore.

 

Se il cessionario/committente non utilizza il servizio di registrazione, l’SDI recapiterà la fattura tramite il codice destinatario o l’indirizzo PEC. Anche in questo caso nel caso in cui non fosse possibile recapitare le fatture, queste saranno disponibili nel sito web dell’Agenzia, nell’area riservata del cessionario/committente, che riceverà anche apposita comunicazione da parte del cedente/prestatore.

 

Se il soggetto cessionario/committente è un consumatore finale, il cedente/prestatore dovrà compilare il campo identificativo del Codice Fiscale e il SDI recapiterà la fattura mettendola a disposizione.

Nel caso in cui non fosse possibile recapitare tali fatture all’indirizzo telematico, queste saranno sempre disponibili nel sito web dell’Agenzia, nell’area riservata del cessionario/committente, che riceverà anche apposita comunicazione da parte del cedente/prestatore.

La data di emissione della fattura è quella indicata nel campo “Data” del file della fattura elettronica.

Dopo il superamento dei controlli, il SDI recapiterà la fattura al soggetto ricevente e in caso di esito positivo emetterà una ricevuta di consegna al trasmittente con indicazione della data di ricezione da parte del destinatario.

La data di ricezione, ai fini fiscali, è la data di presa visione della fattura.

 

Abolizione dello spesometro

A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 2019, sarà abolita la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto” spesometro”).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti IVA italiani dovranno predisporre ed inviare telematicamente un’apposita comunicazione, con le regole determinate nel Provvedimento emanato dall’Agenzia Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

 

 

 

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