FRINGE BENEFIT

Il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti rappresenta una deroga al principio generale di onnicomprensività, ai sensi dell’art. 51, comma 1, Tuir, che governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente. La legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio, al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, ha rivisto le percentuali differenziandole sulla base delle emissioni di CO2.

Per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30.6.2020

costituisce fringe benefit il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente (art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR).

La Legge di Bilancio 2020 ha disposto che:
 per i veicoli di nuova immatricolazione;
 concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020;
 si assume il 25 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, qualora le emissioni di anidride carbonica non siano superiori a 60g per chilometro;
 si assume il 30 per cento (come avveniva in passato) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, qualora le emissioni di anidride carbonica siano superiori a 60g per chilometro ma non superiori a 160g per chilometro;
 si assume il 40 per cento (50 per cento a partire dall’anno 2021) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, qualora le emissioni di anidride carbonica siano superiori a 160g per chilometro ma non superiori a 190g per chilometro;
 si assume il 50 per cento (60 per cento a decorrere dal 2021) qualora le emissioni siano superiori a 190g per chilometro.

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